Seguici su

[pvcp_1]

Accesso civico

Accesso Civico a dati e documenti

L’accesso civico, novità introdotta dal D.lgs. 33/2013, è un istituto di tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L’accesso civico, semplice o generalizzato, è il diritto di chiunque a richiedere documenti, dati e informazioni detenute dal Comune di Carlentini.

Può essere negato solo in caso l’accesso possa comportare un pregiudizio alla tutela di interessi privati o pubblici (art. 5-bis del D.lgs. 33/2013), se l’evasione della richiesta risulti irragionevole per l’elevato numero di documenti e dati richiesti o per la necessità di loro elaborazione o se sia altamente generica.

L’art. 5 del D.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, riconosce a chiunque:

  1. L’Accesso civico “semplice” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (Art. 5, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, Legge 241/90);
  2. l’Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori (Art. 5, c. 2, D.lgs. n. 33/2013).

Il D.lgs. n. 97 del 25/5/2016, in analogia con gli ordinamenti aventi il “Freedom of information act” (FOIA), scaturisce dal principio che è un diritto fondamentale del cittadino accedere alle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni e che l’informazione è la regola e la riservatezza o il segreto sono l’eccezione.

Per effetto delle superiori norme vengono quindi a coesistere tre modalità di esercizio del diritto di accesso:

L’accesso civico o accesso civico “semplice”
il diritto di chiunque di avere informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell’Ente, in assenza di una posizione giuridicamente rilevante.dall’art. 5, c. 1, del D.lgs. n. 33/2013 è, previsto

  • L’accesso civico “generalizzato” introdotto dall’art. 5, c. 2, del D.lgs. n. 33/13, modificato dal D.lgs. n. 97 del 25/05/2016 è definito come il diritto di chiunque di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalla P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, con i limiti e le esclusioni introdotti dallo stesso D.lgs. n. 97/2016 (artt. 5-bis e 5-ter del D.lgs. n. 33/13).
  • L’accesso documentale agli atti ex art. 22 della Legge n. 241/90 (modificata e integrata dalla Legge 15/2005) consistente nel diritto dei richiedenti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, in quanto direttamente e concretamente interessati, quali titolari di posizioni giuridiche rilevanti collegate al documento a cui si chiede l’accesso;

L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2, art. 5, del D.lgs. 33/2013, pertanto, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Come fare

L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L’istanza di accesso può essere inoltrata via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a mezzo posta certificata (PEC) o con una semplice e-mail, tramite posta ordinaria o fax, da indirizzare all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

  1. all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  2. all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP);
  3. ad altro Ufficio che sarà eventualmente indicato dall’Amministrazione nella relativa pagina della sezione “Amministrazione trasparente/ altri contenuti/Accesso Civico” del sito istituzionale;
  4. al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali (art. 5, c. 4, del D.lgs. 33/2013).

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.


Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nominato con Deteminazione sindacale n. 19 del 23/04/2019, referente per l’accesso civico “semplice” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 5, c. 1, del D.lgs. 33/2013) è il Segretario Generale, in atto Dott. Daniele Giamporcaro.
Titolare del potere sostitutivo per l’esercizio dell’accesso civico (ex art. 5, c. 1, del D.lgs. 33/2013) è il Segretario Generale, in atto Dott. Daniele Giamporcaro.

Modalità per l’esercizio dell’accesso civico di cui all’art. 5, c. 2, D.lgs. n. 33/2013, concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli con obbligo di pubblicazione.
La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto (MOD. 2) e presentata alternativamente:

L’elenco degli Uffici/Contratti è consultabile sul sito dell’Ente alla sezione: Amministrazione trasparente > organizzazione > Telefono e posta elettronica, a cui si rimanda.

La richiesta dovrà recare l’oggetto “Esercizio dell’accesso civico generalizzato - art. 5, c. 2, D.lgs. 33/2013” ed evidenziare:

  • Il documento, informazione o dato ulteriore rispetto a quelli con obbligo di pubblicazione;
  • Il nome delle persone eventualmente già contattate;
  • Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, e-mail e/o PEC, numero di telefono del richiedente.

    * allegare copia del proprio documento d’identità

L’uso di un formato o modulo diverso da quello presente sul sito istituzionale del Comune, non comporta l’inammissibilità o il rigetto dell’istanza.

Accesso Civico Generalizzato

Il Referente per l’accesso civico “generalizzato” di cui all’art. 5, c. 2, D.lgs. n. 33/2013, concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli con obbligo di pubblicazione, è individuato nel Dirigente/Responsabile del Settore dell’Ufficio che detiene i dati oggetto della richiesta di accesso civico.

I Responsabili di Settore sono riportati nell’apposito elenco.

Titolare del potere sostitutivo per l’esercizio dell’accesso civico generalizzato (ex art. 5, c. 2, del D.lgs. 33/2013) è il Segretario Generale, in atto Dott. Daniele Giamporcaro.

Modalità per l’esercizio dell’accesso civico di cui all’art. 5, c. 2, D.lgs. n. 33/2013, concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli con obbligo di pubblicazione.

La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto (MOD. 2) e presentata alternativamente:

all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti: (elenco Uffici)

-      tramite posta elettronica all’indirizzo dell’ufficio individuabile nell’elenco dei (contatti dell’Ente);

-      tramite posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.carlentini.sr.it;

-      tramite (PEC) all’indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it;

-      tramite posta ordinaria all’indirizzo Città di Carlentini, Via F. Morelli n. 6 - 96013 Carlentini (SR);

-      tramite fax al n. (elenco contatti);

La richiesta dovrà recare l’oggetto “Esercizio dell’accesso civico generalizzato - art. 5, c. 2, D.lgs. 33/2013” ed evidenziare:

-    Il documento, informazione o dato ulteriore   rispetto a quelli con obbligo di pubblicazione;

-    Il nome delle persone eventualmente già contattate;

-    Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, e-mail e/o PEC, numero di telefono e/o fax del richiedente.

* allegare copia del proprio documento d’identità

L’uso di un formato o modulo diverso da quello presente sul sito istituzionale del Comune, non comporta l’inammissibilità o il rigetto dell’istanza.

Rifiuto all’accesso

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis introdotto dal D.lgs. 97/2016.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle istanze.

Richiesta di riesame

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Avverso la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR (art. 116 D.lgs. 104/2010) o presentare ricorso al difensore civico competente per àmbito territoriale.

Il ricorso va notificato anche all’Amministrazione interessata.

Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il Regolamento per l’esercizio dell’Accesso Civico e dell’Accesso Civico Generalizzato è stato approvato dal Comune di Carlentini con delibera di G. M. n. 100 del 5/10/2017, divenuta esecutiva il 5/10/2017.

In esso vengono disciplinate le modalità di presentazione delle istanze, i termini del procedimento, l’individuazione dei controinteressati, i responsabili del procedimento, le eccezioni all’accesso generalizzato, le richieste di riesame, il diniego, le impugnazioni possibili.

Il Regolamento istituisce il Registro degli accessi e prevede la nomina del Responsabile dell’Accesso Civico.

Il Regolamento è pubblicato nella sezione «Accesso Civico» di «Amministrazione Trasparente», a cui si rinvia.

Il nuovo diritto di Accesso Civico (I quaderni Anci - Istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica).

Registro degli accessi:

Elenco delle richieste di accesso (civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione (Linee guida ANAC FOIA delibera n. 1309/2016).

Linee guida ANAC Foia - Delibera n. 1309 del 28/12/2016

  •   Registro di Accesso Civico (artt. 5 e 5-bis del D.lgs. 33/2013)

Nota:

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis.

Di seguito si riportano i commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, art. 5, D.lgs. n. 33/2013.

c. 6 Il procedimento di Accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, l’Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’Amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle istanze.

c. 7 Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6 (art. 5 D.lgs. 33/2013), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

c. 8 Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle Regioni o degli Enti Locali, il richiedente può, altresì, presentare ricorso al difensore civico competente per àmbito territoriale, ove costituito.

Qualora tale Organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’àmbito immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all’Amministrazione interessata.

Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’Amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.

Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all’articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico.

Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

c. 9 Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 (art. 5 D.lgs. 33/2013) e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8 (art. 5 D.lgs. 33/2013).

c. 10 Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni  o  documenti oggetto di pubblicazione   obbligatoria   ai   sensi   del   presente   decreto, il   responsabile   della   prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.

c.11  Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 


Le pagine e i contenuti della sezione Amministrazione Trasparente sono tenuti costantemente aggiornati, nel rispetto delle norme di riferimento. Le pagine riportano la data dell’ ultima modifica, i documenti la data di produzione. Le date di aggiornamento dei contenuti possono non coincidere con quelle delle pagine.
Pagina aggiornata al 05/09/2019
torna all'inizio del contenuto