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EMERGENZA COVID-19

21 Marzo 2020

Presidenza della Regione Siciliana: Ordinanza contingibile e urgente n° 7 del 20 marzo 2020

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

 

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente n°7 del 20.03.2020

 

Di seguito gli articoli dell’Ordinanza.
In allegato copia integrale dell’Ordinanza.

 

Il Presidente della Regione Siciliana

 

ORDINA

 

Art. 1
Disposizioni per i soggetti entrati nel territorio della Regione Siciliana

 

1. Chiunque sia entrato in Sicilia dalla data del 14 marzo 2020 ha l’obbligo di:
a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio (modulo di autosegnalazione online);
b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell’abitazione.
2. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio.
3. I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo a ridosso della conclusione del termine di quarantena. Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 3 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020. Il Dirigente Generale del Dipartimento A.S.O.E. è autorizzato a emanare un apposito avviso pubblico per il coinvolgimento di laboratori accreditati che dispongano di attrezzature adeguate, alta professionalità e che garantiscano la conformità ai protocolli dei laboratori pubblici regionali di riferimento.

 

Art. 2
Disposizioni per soggetti positivi Covid-19 in stato di isolamento domiciliare

 

1. I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 da parte dei laboratori di riferimento del S.S.R. hanno l’obbligo di:
a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l’adozione delle medesime cautele indicate all’art. 1, co. 1, lett. b) della presente ordinanza;
c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio.
2. Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi saranno sottoposti al tampone rinofaringeo nel medesimo termine.
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3. Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma 2 i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).

 

Art. 3

Misure aggiuntivedi contenimento e di accertamento epidemiologico

 

1. Il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana è autorizzato a disporre l’esame del tampone rinofaringeo sul personale sanitario del S.S.R., secondo il seguente ordine di priorità:
a) personale ospedaliero coinvolto nell’emergenza Covid-19;
b) personale dell’emergenza sanitaria (ivi compresi tutti gli operatori della Seus S.C.p.A.);
c) Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e personale dei Presidi di Continuità Assistenziale;
d) Direzioni Strategiche Aziendali.
2. Alle analisi dei suddetti tamponi si procede mediante l’impiego di laboratori di analisi, pubblici e privati, individuati con l’avviso pubblico di cui al superiore art. 1, co. 3.
3. La misura di cui sopra è finanziata a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale destinate all’emergenza coronavirus.
4. È fatto divieto di utilizzo di qualsiasi test di natura sierologica e ad accertamento rapido, fino ad eventuali diverse valutazioni del Comitato Tecnico-Scientifico nazionale istituito presso l’Unità di Crisi. Per i laboratori accreditati con il S.S.R. che dovessero praticare esami non autorizzati secondo le linee guida dettate dall’Istituto Superiore di Sanità viene avviato il procedimento amministrativo di decadenza dall’accreditamento.
5. L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante, ai sensi del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020:
a) è consentita lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2, lett. a) del Codice della Strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2, co. 2, lett. b del Codice della Strada);
b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6 alle ore 18, dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lett. c) del Codice della Strada);
c) non è consentita nelle aree di servizio e di rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.

 

Art. 4
Disposizioni finali

 

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.
2. La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

Il Presidente
MUSUMECI

 

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