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EMERGENZA COVID-19

18 Aprile 2020

Presidenza della Regione: Ordinanza contingibile e urgente n° 17 dell’18 aprile 2020

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

 

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente n°17 del 18.04.2020

 

Validità: dal 19 aprile al 3 maggio 2020

 

Di seguito gli articoli dell’Ordinanza di maggiore interesse e che costituiscono novità rispetto alle precedenti.
In allegato copia integrale dell’Ordinanza.

 

Il Presidente della Regione Siciliana

 

ORDINA

 

Art. 3

(norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi)

 

È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l’attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali.
Per le finalità di cui al comma precedente, l’uscita nell’ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l’interessato, è consentita una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all’uopo delegato.
È, altresì, autorizzata l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private.
Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.

 

Art. 4
(disposizioni in favore delle persone con disabilità)

 

È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l’assistenza di un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione.

 

Art. 7
(norme sulla chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna a domicilio)

 

È disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni domenicali e del 25 aprile e del 1° maggio. È fatta eccezione per le farmacie e per le edicole.
È, tuttavia, consentito nelle superiori giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

 

Art. 8
(norme in materia di stabilimenti balneari)

 

È consentita l’attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza.
L’impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche  cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori.

 

Presidenza della Regione: Ordinanza contingibile e urgente n° 17 dell’18 aprile 2020
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